E-commerce normativa fiscale: una panoramica dettagliata
Quando si parla di e-commerce non si può non parlare di normative e oggi facciamo un piccolo approfondimento sugli aspetti fiscali.
Ti sei mai trovato davanti al dubbio, a fronte di una vendita online da te effettuata, su cosa emettere tra fattura, ricevuta o scontrino fiscale?
Se la risposta è sì, questo è l’articolo che fa per te.
Qui troverai tutto ciò che c’è da sapere in materia di disciplina fiscale del commerci elettronico.
Considerando che trattasi di una delle più complesse, sarà bene procedere con la distinzione che segue.
E-commerce normativa fiscale: il commercio indiretto
Nel commercio di prodotto “fisici”, ovvero di beni materiali, la vendita che avviene mediante il ricorso al canale telematico ha ad oggetto comunque un bene, il quale deve essere fisicamente consegnato all’acquirente.
La precisazione che precede, del tutto “banale”, ci occorre per introdurre quel che di banale non ha nulla, ovvero il regime fiscale dei due casi che possono riguardare il commercio indiretto.
Invero, è bene distinguere quando l’acquisto viene effettuato da un consumatore italiano o da un’azienda/professionista italiano.
Nel primo caso, le transazioni sono assoggettate al regime previsto per le vendite per corrispondenza, dunque, esonerati dall’obbligo di fatturazione e certificazione. Il merchant, dunque, non ha alcun obbligo di emettere fattura, ricevuta o scontrino, fatto salvo che gli sia espressamente richiesto dall’acquirente al momento dell’acquisto. Ciò posto ha comunque l’onere di dover annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva comprese, nel registro dei corrispettivi.
Nel secondo caso, invece, vi è l’obbligo di emissione di una normale fattura comprensiva di Iva.
L’acquirente deve comunque essere messo al corrente del tipo di acquisto che sta facendo e delle sue modalità nei termini e condizioni di vendita.
E-commerce normativa fiscale: vendita extra UE e UE
E-commerce normativa fiscale: cosa accade se la vendita di beni materiali online è diretta all’estero?
Scopriamolo insieme, nel modo che segue.
Se la transazione vede come acquirente un soggetto residente in un Paese extra-UE, la stessa, non può che essere considerata/qualificata come “cessione all’esportazione” (art. 8, co. 1, lett. a, DPR 633/72). Di talché, il merchant è tenuto ad emettere fattura, non imponibile Iva, ed a presentare la dichiarazione in dogana al fine di avvalersi del “visto per uscire”.Nei casi di vendita, invece, a soggetti residenti in uno dei Paesi europei, occorre riprendere la distinzione a seconda che trattasi di acquirente residente in un paese dell’UE o di un’azienda o da un professionista di un paese UE.
Nel caso in cui sia un consumatore, gli obblighi del venditore mutano a seconda che sia stata superata o meno la “soglia”, ovvero il limite ricompreso tra 35mila a 100mila euro, stabilito da ciascun paese membro.
In merito:
- se l’operazione è “sotto soglia”, vige la disciplina dettata per gli acquisti effettuati dai cittadini italiani;
- diversamente, se è sopra soglia, vi è l’obbligo dell’accreditamento ai fini Iva nel paese UE interessato e l’emissione di una duplice fattura, ovvero una per l’Italia non imponibile Iva, e l’altra valida per il Paese UE interessato, con l’applicazione dell’aliquota dallo stessa prevista.
Nel caso, invece, di azienda o professionista di altro Paese UE, trattandosi di un’operazione intracomunitaria, trova applicazione il D.L. n. 331/93, dunque, l’operazione è da considerare non soggetta ad Iva. Conformemente, la fattura dovrà riportare la dicitura “operazione non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93”.
Contrariamente, l’acquirente effettua un acquisto intracomunitario nel paese di destinazione del bene, che lo rende dunque soggetto passivo nel territorio dello Stato ma tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore. In altre parole, l’operazione sarà assoggettata ad Iva con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).
E-commerce normativa fiscale: il commercio diretto e la vendita di prodotti digitali
La vendita online di beni digitali, sia nei confronti di consumatori che di operatori economici, viene considerata quale “prestazione di servizi” e, pertanto, assoggettate all’emissione della fattura. Tuttavia, vanno distinte le seguenti ipotesi:
- Acquisto effettuato da un consumatore italiano o di altro paese UE. Nel caso specifico, nel considerarsi il servizio effettuato in Italia, deve essere emessa fattura comprensiva dell’aliquota Iva ordinaria.
- Acquisto effettuato da un consumatore extra UE. Il paese ove si considera effettuato il servizio è quello del committente, per tale motivo deve essere emessa fattura senza Iva italiana, in virtù dell’esenzione di cui all’art. 7 septies, lett. i, DPR n. 633/1972.
- Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista italiano, per il quale deve essere emessa fattura con Iva.
- Acquisto effettuato da un’azienda o professionista di altro paese UE. In tal caso la fattura che deve essere emessa non ricomprende l’Iva, sempre secondo quanto dettato dall’articolo predetto di cui al DPR 633/72.
- Acquisto posto in essere da un’azienda o professionista extra UE. L’operazione, per la quale deve essere emessa fattura, non è soggetta ad Iva (DPR 633/1972).
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