Vuoi capire cosa scrivere nelle condizioni generali di vendita e-commerce per evitare di avere problemi con i tuoi clienti e di trovarti a pagare costose multe?
Oggi ti spiego qui le informazioni che NON devi assolutamente omettere nei termini condizioni del tuo ecommerce (sono valide per qualsiasi cosa tu venda: abbigliamento, accessori per la casa, elettrodomestici e così via).
Ecco per prima cosa qualche informazione preliminare per farti comprendere meglio tutto.
Devi sapere che il contratto di compravendita di beni o servizi online è giuridicamente qualificato un contratto a distanza.
L’adesione da parte dell’acquirente avviene in virtù delle condizioni generali di vendita e-commerce (quelle presenti sul tuo sito) e dall’inoltro di un ordine, dalla quale si deve evincere la volontà di acquistare, a fronte del pagamento del prezzo.
Ordine ed adesione alle condizioni di vendita online, dunque, sono da considerarsi i 2 elementi essenziali del contratto online.
È fondamentale che il commerciante renda determinate informazioni all’acquirente, al fine di renderlo consapevole dell’impegno, dei diritti e delle responsabilità che discendono dal contratto.
Scopriamo ora quali sono le informazioni che debbono essere rese note, ad onere del commerciante, ed a quali rischi lo stesso può incorre nel caso di inosservanza.
Quali sono le condizioni generali di vendita e-commerce da inserire online?
Ciò che è essenziale che tu sappia quando vai a stilare il testo delle condizioni generali di vendita e-commerce, si può riassumere nei punti che seguono:
- l’acquirente deve avere più informazioni possibili circa i beni, prodotti/servizi e sulla tipologia dell’instaurando rapporto contrattuale;
- il testo deve essere facilmente consultabile, chiaro e comprensibile;
- Il contenuto minimo essenziale che il commerciante deve fare in modo che via sia nel testo delle condizioni generai di vendita, secondo quanto dettato ex lege, ricomprende le seguenti informazioni:
– nome;
– denominazione della società;
– ragione sociale;
– sede legale;
– estremi del contratto;
– email;
– numero iscrizione REA;
– P.IVA;
– prezzi dei prodotti/servizi;
– tipologie di pagamento;
– modalità di conclusione del contratto;
– modalità per modificare l’ordine;
– iter di archiviazione dell’accordo;
– codici di condotta;
– assistenza post vendita;
– strumenti di composizione delle controversie;
– esistenza del diritto di recesso e tempi per farlo valere;
– durata del contratto;
– garanzie legali di conformità e garanzie commerciali ulteriori;
– doveri del consumatore;
– consegna, tempi e passaggio del rischio;
– esclusione di diritti ed eventuali deroghe a discipline.
Il commerciante è tenuto a rendere le informazioni suddescritte prima della sottoscrizione dell’acquirente ed a accertarsi che siano rese in modo chiaro, comprensibile e di facile apprensione.
Condizioni generali di vendita e-commerce: le sanzioni
La violazione da parte del merchant degli obblighi informativi, di cui alle fonti richiamate, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo da € 103,00 ad € 10.000,00, le quali possono inasprirsi e diventare più ingenti nel caso di pratiche commerciali scorrette (da € 2.000,00 ad € 500.000,00).
In aggiunta, l’omessa informativa nelle condizioni di vendita dell’e-commerce può comportare:
- la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto;
- l’annullabilità del contratto;
- l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Queste ultime tre conseguenze e le sanzioni sono il motivo principiale per cui non si può ”andare leggeri” sulla realizzazione delle condizioni di vendita: considera che ogni negozio online può arrivare a clienti in tutta Italia (e spesso in tutto il mondo), i rischi che corri sono triplicati rispetto alla vendita tradizionale (non online).
Basta veramente una legge, una norma o una clausola espressa male per esporti a multe e cause legale soprattutto con i clienti più pignoli. Per questo è sempre consigliato di affidarsi a un avvocato esperto e di NON copiare le condizioni di vendita dagli altri perchè hanno strategie, impostazioni aziendali e metodi di vendita differenti dai tuoi.
Condizioni generali di vendita e-commerce: validità e durata
Il merchant, l’imprenditore o chi possiede il sito ha degli obblighi informativi da intendersi quali elementi minimi che devono comparire nel documento noto come “termini e condizioni di vendita” o condizioni generali di vendita e-commerce.
Tutto ciò nato proprio per salvaguardare il diritto del consumatore ad un’adeguata conoscenza del tipo di vincolo contrattuale, del prodotto/servizio e dell’altro contraente.
Le fonti normative dalle quali si evincono tali oneri sono:
- il Codice Civile;
- il D. Lgs. 70/2003 che recepisce la Direttiva 2000/31/Ce;
- il Codice del Consumo.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali di vendita e-commerce si considerano efficaci nel momento in cui l’acquirente ne ha preso contezza al momento della conclusione del contratto o, diversamente, le avrebbe dovute conoscere usando il buon senso.