Menu Chiudi

Come avviare un’attività di e-commerce: gli adempimenti fiscali e amministrativi

Come avviare un attivita di e-commerce

Come avviare un’attività di e-commerce: tutto ciò che devi sapere dal punto di vista amministrativo e legale

Vuoi capire come avviare un’attività di e-commerce ma non ti sono ben chiari quali obblighi di natura fiscale ed amministrativa e quale normativa dovrai ottemperare onde evitare sanzioni?
Bene, questo è l’articolo che fa per te.

Di seguito troverai tutto ciò che devi sapere in materia, al fine di avviare la tua attività in tutta serenità.

Come avviare un’attività di e-commerce: i nuovi adempimenti amministrativi/fiscali

Nel caso di avvio di unun’attività di e-commerce , gli obblighi richiesti al nuovo commerciante sono i seguenti:

  • presentazione della SCIA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, mediante il modello “comunicazione unica”;
  • iscrizione al Registro delle Imprese della Cciaa;
  • apertura della Partita Iva;
  • iscrizione all’Inps, nella sezione gestione commercianti;
  • iscrizione al Vies per effettuare operazioni di acquisto/vendita in ambito comunitario.

Altresì, le attività che nascono come e-commerce hanno l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’indirizzo email e pec;
  • i numeri di telefono e fax;
  • l’indirizzo sito web;
  • l’internet service provider.

Per capire bene come avviare un’attività di e-commerce non si possono inoltre ignorare gli adempimenti già esistenti che si aggiungono a quelli predetti:

  • l’aggiunta del codice ATECO 47.91.10 – “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet”;
  • la comunicazione alla Cciaa dello svolgimento dell’attività di commercio elettronico.

In ogni caso, è’ bene rammentare, che le informazioni che discendono dall’ottemperanza degli obblighi suddescritti debbono essere riportate nel sito, come ad esempio il numero di partita IVA, la sede legale/domicilio e via discorrendo.

avvocato-ecommerce-bollino

Come avviare un’attività di e-commerce: si può vendere online senza IVA?

Quel che è utile sapere, per chi intende iniziare a conoscere come avviare un’attività di e-commerce, è che non sempre è obbligatorio aprirsi una partita Iva.
Invero, quando l’attività viene riconosciuta come “occasionale” non è affatto necessario avvalersene.

Ciò premesso, vien da chiedersi, quando è considerabile occasionale un’attività di vendita. A partire dal 25/06/2015, con il D.lgs. 81/2015 che ha abrogato la “Legge Biaggi” (la quale definiva prestazioni occasionali quelle per le quali il compenso non doveva essere superiore ad € 5.000,00 per committente e di durata non superiore a 30 giorni, con lo stesso committente, in 1 anno), per “lavoratore che effettua una prestazione occasionale” è da intendersi chi, dietro corrispettivo, compie un’opera/servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Pertanto, se chi intende operare nel web esce da tale definizione, è obbligato ad aprire la Partita IVA.

Come avviare un’attività di e-commerce: i requisiti fiscali con specifico riferimento al commercio elettronico indiretto

A differenza del commercio diretto, che consiste nella fornitura di beni/servizi virtuali, ove tutte le fasi della transazione avvengono online, nel commercio indiretto la cessione dei beni è fisica, sempre mediante il web, con la conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il processo di acquisto, dunque, in quest’ultimo caso, ha avvio con l’ordine del bene online e del pagamento da parte del cliente.

Ciò posto, alla stregua del D.Lgs. 114/98, le vendite per corrispondenza sottostanno alle seguenti restrizioni:

  • divieto di inviare prodotti al consumatore se non dietro specifica richiesta;
  • obbligo del commerciante di rendere note le informazioni inerenti l’attività, come sopra indicate;
  • emissione della fattura solo se richiesta del consumatore al momento dell’acquisto (D.P.R. 633/1972);
  • venir meno di certificazione fiscale della vendita (scontrino o ricevuta), ex art. 2 co. 1 D.P.R. 696/96.

Le semplificazioni riconosciute a tale forma di vendita consentono al commerciante di non emettere nessun documento, bensì di trascrivere sul registro dei corrispettivi il totale delle operazioni giornaliere (art. 24 D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini Iva, inoltre, tali operazioni vengono considerate prestazioni di servizi.

Nel caso specifico del commercio elettronico indiretto, ove non vi è l’obbligo di emettere fattura/scontrino/ricevuta fiscale, al fine di recuperare l’Iva sui resi di merci, il venditore è tenuto a fornire la documentazione atta a identificare la restituzione del bene, inerente al documento che prova la vendita originaria.

Vuoi essere certo di creare un sito e-commerce a norma ed essere al riparo da multe e cause legali? Chiedi agli avvocati specializzati di Digital Defend, clicca qui.