Una delle prime domande che ci si pone, quando si decide di avviare un’attività di vendita online è la seguente: “Quali autorizzazioni sono richieste per affrontare il commercio elettronico?”
Bene, se anche tu ti stai chiedendo quali esse siano, questo è l’articolo che fa per te.
Scopriamo quali autorizzazioni sono necessarie al fine di operare legalmente nel commercio elettronico.
Commercio elettronico autorizzazioni: chi deve richiederle?
Quando si parla di commercio elettronico, le autorizzazioni sono sicuramente essenziali soprattutto per chi decide di conservare le merci nel proprio magazzino o di non avvalersi di locali per la vendita diretta al pubblico. Dunque, si considerano necessarie per le medie e grandi strutture di vendita.
Per quanto riguarda le medie strutture, sono da intendersi quelle che vantano una superficie che va da 150 mq. a 1500 mq., con popolazione residente nel Comune inferiore a 10mila abitanti, o da 250 mq. a 2500 mq., con popolazione superiore a 10mila abitanti.
Le autorizzazioni al commercio, in tal caso, sono rilasciate entro 90 giorni dal deposito della domanda al Comune competente per territorio.
Diversamente, sono considerate grandi strutture di vendita quelle con:
- superficie di vendita superiore a 1500 mq., per comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti;
- superficie di vendita superiore a 2500 mq., per comuni con popolazione superiore a 10mila unità.
Per quest’ultime, il procedimento per ottenere il rilascio delle autorizzazioni differisce, in quanto, ad esaminare la domanda, è una conferenza di servizi indetta dal Comune, entro 60 giorni dal ricevimento. Le deliberazioni della conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione.
Il rilascio dell’autorizzazione, però, fa seguito al parere favorevole del rappresentante della regione, che deve avvenire entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi.
Commercio elettronico autorizzazioni: attivazione del codice di attività
Potrebbe risultare scontata parlare di commercio elettronico e autorizzazioni, ma non lo è affatto.
Devi sapere che se non hai già provveduto al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, sei tenuto ad avviare il codice di attività 52610, che si riferisce al commercio per corrispondenza, ovvero al commercio elettronico, facendone opportuna richiesta all’Ufficio Iva.
Altro passaggio che deve compiere il commerciante, per avviare regolarmente la propria attività, è la comunicazione al Comune del settore merceologico di appartenenza prescelto (art. 18, co. 4, D.Lgs. 114/98). Con la stessa comunicazione, altresì, si è tenuti ad attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari per intraprendere l’attività in esame.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione e dichiarazione suddescritta, il commerciante può iniziare la propria attività online.
Vi sono alcune categorie di soggetti che non sono tenuti a dare alcuna comunicazione, trattasi di coloro che vendono:
- al pubblico nei locali di produzione, ovvero i titolare di un’attività industriale;
- le proprie opere d’arte o di ingegno a carattere creativo;
- le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche su supporto informatico.
Si può arguire, dunque, che la comunicazione di cui sopra deve essere fatta da chi presta attività di vendita al dettaglio, e non da chi opera all’ingrosso.
Commercio elettronico autorizzazioni: è necessario fare la denuncia di inizio attività?
Attivato il codice di attività e fatta dichiarazione/comunicazione del settore merceologico prescelto, il commerciante non dovrà che procedere con la presentazione della denuncia di inizio attività alla camera di Commercio.Nel modello predetto dovranno essere indicati tutti i dati della società.
Nel caso in cui la vendita che si intende svolgere è sia al dettaglio che all’ingrosso, la legge impone che le stesse vengano presentate distintamente nel sito.
E’ bene concludere questo excursus di autorizzazioni con quella che, conformemente alla normativa sulla privacy, deve essere richiesta dal commerciante ai consumatori. Invero trattasi del consenso che deve essere prestato dai consumatori al trattamento dei propri dati personali.
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