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Condizioni generali di vendita e-commerce: tutto quello che devi sapere

Condizioni generali di vendita e-commerce

Vuoi capire cosa scrivere nelle condizioni generali di vendita e-commerce per evitare di avere problemi con i tuoi clienti e di trovarti a pagare costose multe?

Oggi ti spiego qui le informazioni che NON devi assolutamente omettere nei termini condizioni del tuo ecommerce (sono valide per qualsiasi cosa tu venda: abbigliamento, accessori per la casa, elettrodomestici e così via).

Ecco per prima cosa qualche informazione preliminare per farti comprendere meglio tutto.

Devi sapere che il contratto di compravendita di beni o servizi online è giuridicamente qualificato un contratto a distanza.

L’adesione da parte dell’acquirente avviene in virtù delle condizioni generali di vendita e-commerce (quelle presenti sul tuo sito) e dall’inoltro di un ordine, dalla quale si deve evincere la volontà di acquistare, a fronte del pagamento del prezzo.

Ordine ed adesione alle condizioni di vendita online, dunque, sono da considerarsi i 2 elementi essenziali del contratto online.

È fondamentale che il commerciante renda determinate informazioni all’acquirente, al fine di renderlo consapevole dell’impegno, dei diritti e delle responsabilità che discendono dal contratto.

Scopriamo ora quali sono le informazioni che debbono essere rese note, ad onere del commerciante, ed a quali rischi lo stesso può incorre nel caso di inosservanza.

Quali sono le condizioni generali di vendita e-commerce da inserire online?

Ciò che è essenziale che tu  sappia quando vai a stilare il testo delle condizioni generali di vendita e-commerce, si può riassumere nei punti che seguono:

  • l’acquirente deve avere più informazioni possibili circa i beni, prodotti/servizi e sulla tipologia dell’instaurando rapporto contrattuale;
  • il testo deve essere facilmente consultabile, chiaro e comprensibile;
  • Il contenuto minimo essenziale che il commerciante deve fare in modo che via sia nel testo delle condizioni generai di vendita, secondo quanto dettato ex lege, ricomprende le seguenti informazioni:
    – nome;
    – denominazione della società;
    – ragione sociale;
    – sede legale;
    – estremi del contratto;
    – email;
    – numero iscrizione REA;
    – P.IVA;
    – prezzi dei prodotti/servizi;
    – tipologie di pagamento;
    – modalità di conclusione del contratto;
    – modalità per modificare l’ordine;
    – iter di archiviazione dell’accordo;
    – codici di condotta;
    – assistenza post vendita;
    – strumenti di composizione delle controversie;
    – esistenza del diritto di recesso e tempi per farlo valere;
    – durata del contratto;
    – garanzie legali di conformità e garanzie commerciali ulteriori;
    – doveri del consumatore;
    – consegna, tempi e passaggio del rischio;
    – esclusione di diritti ed eventuali deroghe a discipline.

Il commerciante è tenuto a rendere le informazioni suddescritte prima della sottoscrizione dell’acquirente ed a accertarsi che siano rese in modo chiaro, comprensibile e di facile apprensione.

Condizioni generali di vendita e-commerce: le sanzioni

La violazione da parte del merchant degli obblighi informativi, di cui alle fonti richiamate, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo da € 103,00 ad € 10.000,00, le quali possono inasprirsi e diventare più ingenti nel caso di pratiche commerciali scorrette (da € 2.000,00 ad € 500.000,00).

In aggiunta, l’omessa informativa nelle condizioni di vendita dell’e-commerce può comportare:

  • la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto;
  • l’annullabilità del contratto;
  • l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso.

Queste ultime tre conseguenze e le sanzioni sono il motivo principiale per cui non si può ”andare leggeri” sulla realizzazione delle condizioni di vendita: considera che ogni negozio online può arrivare a clienti in tutta Italia (e spesso in tutto il mondo), i rischi che corri sono triplicati rispetto alla vendita tradizionale (non online).

Basta veramente una legge, una norma o una clausola espressa male per esporti a multe e cause legale soprattutto con i clienti più pignoli. Per questo è sempre consigliato di affidarsi a un avvocato esperto e di NON copiare le condizioni di vendita dagli altri perchè hanno strategie, impostazioni aziendali e metodi di vendita differenti dai tuoi.

Condizioni generali di vendita e-commerce: validità e durata

Il merchant, l’imprenditore o chi possiede il sito ha degli obblighi informativi da intendersi quali elementi minimi che devono comparire nel documento noto come “termini e condizioni di vendita” o condizioni generali di vendita e-commerce.

Tutto ciò nato proprio per salvaguardare il diritto del consumatore ad un’adeguata conoscenza del tipo di vincolo contrattuale, del prodotto/servizio e dell’altro contraente.

Le fonti normative dalle quali si evincono tali oneri sono:

  • il Codice Civile;
  • il D. Lgs. 70/2003 che recepisce la Direttiva 2000/31/Ce;
  • il Codice del Consumo.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali di vendita e-commerce si considerano efficaci nel momento in cui l’acquirente ne ha preso contezza al momento della conclusione del contratto o, diversamente, le avrebbe dovute conoscere usando il buon senso.

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