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Direttiva europea e-commerce: tutti gli adempimenti da rispettare per vendere online

Direttiva europea e-commerce: la spiegazione in sintesi

La direttiva europea e-commerce si fa strada con l’avvento della realtà virtuale, che ha il merito di aver eliminato qualsivoglia limitazione territoriale nella circolazione di beni e servizi, acquistabili facilmente e comodamente dalla poltrona di casa, le problematiche, relative soprattutto ai contratti telematici, sono divampate.

Proprio per questo sia la legislazione europea che nazionale è intervenuta prontamente, statuendo una normativa in grado di dipanare le problematicità legate al commercio elettronico.

Se stai pensando di approcciarti alla vendita online, è bene che tu abbia un’idea di quali siano le fonti regolatrici, onde evitare di incorrere in rischi e sanzioni ingenti, nonché per conoscere, nello specifico, quali siano le tutele, i diritti e gli obblighi riconosciuti.

Direttiva europea e-commerce: attuazione a livello nazionale

La direttiva europea sul commercio elettronico n. 2000/31/CE ha trovato applicazione in Italia con il D.Lgs. 70/2003, il quale, recependo quanto statuito a livello europeo, ha inteso eliminare gli ostacoli esistenti in tale settore e la promozione della libera circolazione dei servizi e beni.

Nel dettaglio, la fonte richiamata è mirata ai seguenti settori:

  • Disciplina giuridica dello stabilimento dei prestatori di beni/servizi della società di informazione;
  • Regime delle comunicazioni;
  • Disciplina dei contratti per via elettronica;
  • Responsabilità degli intermediari;
  • Codici di condotta;
  • Composizione extragiudiziaria delle controversie;
  • Ricorsi giurisdizionali;
  • Cooperazione tra Stati Membri.

Pertanto, chi intende commercializzare online è bene che tenga a mente che le materie, così come elencate dapprima, trovano la propria disciplina nel testo ad esame, il quale va osservato scrupolosamente, al fine di poter operare legalmente nel mare magnum del commercio online.

Direttiva europea e-commerce: ambito di applicazione

Il legislatore, nel chiarire l’ambito di applicazione della direttiva europea e-commerce ad esame, ovvero il commercio tramite la rete internet, ha inoltre elencato le materie per le quali tale disciplina non è da considerare vincolate, ovvero:

  • Rapporti fra contribuente ed amministrazione finanziaria, connessi con l’applicazione delle disposizioni in materia di tributi;
  • Regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società di informazione, fra i quali i commercio elettronico;
  • Questioni relative al diritto alla riservatezza;
  • Intese restrittive della concorrenza;
  • Prestazioni di servizi della società dell’informazione da parte di soggetti collocati extra-ue;
  • Attività di notai o altre professioni, con specifico riferimento ai rapporti con pubblici poteri;
  • Rappresentanza e difesa processuale.

Direttiva europea e-commerce: le informazioni obbligatorie

All’art. 7 del D.lgs. 70/2003 vengono elencate le informazioni obbligatorie generali, le quali debbono essere rese da parte di chi opera nel commercio elettronico al consumatore, nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanete.

Trattasi, invero, delle seguenti:

  • Dati identificati del fornitore;
  • Caratteristiche essenziali del bene/servizio;
  • Prezzi;
  • Modalità di pagamento e consegna;
  • Modalità di esecuzione del contratto, con riferimento specifico al diritto di recesso.

Per ciò che concerne il diritto di recesso si rimanda all’art. 52 del Codice del Consumo.
Si rammenta che nel caso di incomplete o errate informazioni, le sanzioni di natura pecuniaria previste sono molto ingenti, possono andare da € 3.000,00 a € 18.000,00.

Direttiva europea e-commerce: la novità più importante

L’art. 13 del D.Lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea e-commerce, rappresenta la novità più importante.
Alla stregua di quanto disposto dalla stessa norma, il contratto telematico si considera concluso nel momento in cui viene data comunicazione, anche mediante e-mail, dal titolare del sito/commerciante, dell’avvenuta ricezione dell’accettazione/ordine di acquisto.

Pertanto, è bene rilevare che, ad oggi, non è più necessario che l’utente confermi il ricevimento delle comunicazione predetta, per il suo perfezionamento.
Per quanto concerne il luogo, ove è da considerarsi concluso, al fine di individuare il Foro di competenza in caso di controversie, si rimanda al Codice del Consumo che statuisce che lo stesso coincide con quello di residenza/domicilio del consumatore, se appartenente allo stesso Stato.

Diversamente, nelle transazioni online tra contraenti appartenenti a Stati diversi, vige il Regolamento CE n. 593/2008 (armonizzato con la direttiva 2011/83/UE) che prevede che i contratti conclusi dal consumatore siano sottoposti alla legge del paese nel quale quest’ultimo ha la sua residenza abituale.

Le parti, dunque, hanno facoltà di scegliere la legge applicabile ma il consumatore non può essere privato della protezione assicuratagli dalle disposizioni inderogabili della legge del luogo si sua residenza.

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