Vuoi vendere online e ti stai chiedendo se è veramente necessario avere un contratto e-commerce online?
O ti chiedi come redigere il contratto e-commerce, quali informazioni puoi omettere e cosa rischi in caso di inottemperanza alla normativa e-commerce vigente?
Qui troverai ciò che ti occorre per agire legalmente, sventando il rischio delle tanto temute sanzioni.
Partiamo dal principio in modo da farti comprendere bene tutto ciò che devi fare e avere un modello da seguire.
Contratto e-commerce: cos’è?
Il contratto e- commerce, anche detto contratto per il commercio elettronico, è la tipologia di contratto che si usa per le attività commerciali poste in essere in rete.
A seconda del tipo di e-commerce, il contratto può essere:
- stipulato per via elettronica con attuazione per via tradizionale (e-commerce indiretto);
- stipulato ed attuato esclusivamente online.
Il contratto e-commerce rientra nella categoria dei contratti a distanza e risponde a normative differenti, a seconda che i contraenti siano imprese (B2B – “Business to Business”) o imprese e consumatori (B2C – “Business to Consumer”).
Nel primo caso – contratto e-commerce b2b-, ove le trattazioni avvengono fra imprese, la discrezionalità riconosciuta nella redazione delle condizioni contrattuali è decisamente molto ampia, a dispetto, invece, del secondo modello (contratto e-commerce b2c), ove la scelta delle stesse deve avvenire nel rispetto dei diritti dei consumatori ed in ottemperanza alle informazioni che debbono essere necessariamente rese.
Le fonti normative che regolano ogni contratto di vendita online sono:
- D.Lgs. 70/2003;
- Codice Civile, contiene la disciplina generale dei contratti;
- Codice del Consumo, riguardo i contratti a distanza, gli obblighi informativi, il diritto di recesso, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa.
8 cose che ci devono assolutamente essere nel tuo contratto e-commerce per evitare sanzioni
Dalle fonti normative summenzionate discendono una serie di obblighi per il commerciante, soprattutto in relazione alle caratteristiche dell’informazione commerciale e di contenuto del contratto e-commerce.
Gli obblighi di informazione generale, che il merchant deve osservare, si considerano parte integrante del contratto e debbono risultare facilmente accessibili ai consumatori.
Nel dettaglio, le 8 informazioni obbligatorie da rendere sono le seguenti:
1. nome, denominazione o ragione sociale;
2. sede legale;
3. estremi che consentano all’utente di contattare il prestatore;
4. REA o numero di iscrizione al registro delle imprese;
5. partita IVA;
6. prezzi e tariffe dei servizi forniti, con specifica indicazione dei costi di consegna, imposte ed altri elementi aggiuntivi;
7. indicazione delle attività consentite al consumatore e gli estremi del contratto, allorquando l’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto delle prestazione è erogabile sulla base di un contratto di licenza d’uso;
8. se l’attività è soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Per quanto concerne, invece, i contenuti che il sito e-commerce e i termini e condizioni e-commerce devono avere, alla stregua del D.Lgs. 70/2003, in relazione al contratto ed alla sua conclusione, preme rilevare che il sito deve, in modo chiaro e comprensibile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del consumatore, esplicitare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- passaggi da seguire per la conclusione del contratto;
- modalità di archivio e di accesso del contratto;
- mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati;
- lingue consentite per la conclusione del contratto, oltre all’italiano;
- strumenti di composizione delle controversie
Si aggiungono alle informazioni predette anche quelle di cui al Codice del Consumo vigente, ovvero:
- identità del professionista;
- caratteristiche del bene/servizio;
- prezzo, comprensivo di tasse e imposte;
- spese di consegna;
- modalità di pagamento e di consegna;
- esistenza del diritto di recesso;
- modalità e tempi di restituzione o ritiro del bene, nel caso di recesso;
- costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza;
- durata validità dell’offerta/prezzo;
- durata minima del contratto, allorquando abbia ad oggetto beni/servizi ad esecuzione continuata o periodica;
- informazioni riguardanti la protezione dei dati personali.
E’ sempre bene fare attenzione che le informazioni siano disponibili su di una pagina web e la loro visione rappresenti un passaggio obbligato prima della conferma dell’ordine d’acquisto.
Le clausole del contratto e-commerce che ti tutelano da multe
Conformemente a quanto anzidetto, i contratti e-commerce sono contratti a distanza, con condizioni contrattuali predisposte dal preponente, conclusi in un ambiente virtuale, dove la conferma dell’ordine avviene mediante la selezione di un tasto virtuale o la comunicazione di alcuni dati, come ad esempio quelli del pagamento.
Si sconsiglia di copiare le condizioni contrattuali da altri siti, in quanto è prassi sbagliata e pericolosa, in virtù del fatto che ogni attività ha le proprie clausole ed accorgimenti specifici, non solo, alle volte si rivelano non corrette e divergenti rispetto alla normativa vigente.
Solitamente si pensa che ”i big” e le aziende affermate facciano sempre la cosa giusta e che siano totalmente protette da sanzioni o cause legali ed è quindi ”corretto” copiare da loro. Ma non è così: guarda che multa che alcune aziende, come ad esempio Telecom, hanno preso per non aver espresso e rispettato il contratto e-commerce che tutelava i consumatori.
Il venditore, al ricevimento dell’ordine, dovrà inviare una ricevuta al cliente che dovrà contenere il riepilogo delle condizioni generali di vendita, le condizioni particolari applicate, le informazioni sulle caratteristiche del bene, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, del diritto di recesso e via discorrendo.
Sanzioni amministrative, anche di importo elevato, sono previste nel caso di inosservanza da parte del commerciante dalle fonti normative richiamate, ovvero per pratiche commerciali scorrette, aggressive o sleali poste dallo stesso. Le stesse possono essere raddoppiate in caso di particolare gravità o di recidività.
Contratto e-commerce: quando è valido?
Le condizioni del contratto e-commerce si considerano efficaci solo se al momento della conclusione del contratto l’acquirente le conosceva o avrebbe dovute conoscerle, secondo l’ordinaria diligenza.
Al commercio elettronico è applicabile la disciplina dell’art. 1326 del codice civile, che prevede il principio secondo cui il contratto si intende concluso nel momento in cui il consumatore accetta le clausole e si fa appello all’art. 1335c.c., secondo cui la proposta e l’accettazione del contratto si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Nel caso dei contratti di e-commerce, l’indirizzo e-mail del cliente può essere considerato un indirizzo valido ai fini della conclusione dello stesso con il venditore dei beni o dei servizi.
Non è da dimenticare che il consumatore ha sempre diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi.
Quanto finora illustrato è un sunto di ciò che il commerciante, operante nel commercio elettronico, deve osservare, al fine di agire legalmente.
Come si è visto è necessario scrivere un contratto per vendere online ad hoc questo per regolamentare le modalità di vendita della TUA azienda che è differente dalla altre. Questo ti consente di essere tutelato da tutti i clienti online ed essere protetto non solo da multe ma anche da qualsiasi pretesa dei consumatori.